Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
    Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli  estremi  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. (GUUE). 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni urgenti in materia di collegamento marittimo  in  regime
         di servizio pubblico con le isole maggiori e minori 
 
  1. Al fine di assicurare l'erogazione dei  servizi  di  continuita'
marittima con la Sardegna,  la  Sicilia  e  le  isole  Tremiti  e  di
garantire il diritto alla mobilita' delle persone e alla circolazione
delle merci sull'intero territorio nazionale, le  disposizioni  della
convenzione stipulata in data 18 luglio 2012 per l'effettuazione  dei
servizi di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico  con
le isole maggiori e minori, ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  998,
della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  e  dell'articolo  19-ter  del
decreto-legge  25   settembre   2009,   n.   135,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n.  166,  continuano  ad
applicarsi per il  tempo  strettamente  necessario  a  consentire  la
conclusione delle procedure bandite per  l'imposizione  di  oneri  di
servizio pubblico e per l'aggiudicazione dei contratti di servizio in
applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n.  3577/92  ((del
Consiglio, del 7 dicembre  1992,))  con  esclusivo  riferimento  alle
linee interessate da tali procedure e comunque non oltre la data  del
31 maggio 2021. In caso di mancata conclusione delle procedure di cui
al  primo  periodo  entro  il  31  maggio  2021  e  limitatamente  ai
collegamenti  marittimi  con  le  isole   maggiori   e   minori   non
adeguatamente  assicurati  mediante  l'erogazione   di   servizi   di
trasporto a mercato di persone e di merci, con decreto del  Ministero
delle infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili,  adottato  di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,  l'efficacia
della convenzione puo' essere prorogata per ulteriori trenta giorni. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1  si  provvede  con  le  risorse
disponibili a legislazione vigente preordinate a tale scopo. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 998, della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2007): 
              «(Omissis). 
              998.   Ai   fini   di   completare   il   processo   di
          liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo e  di
          privatizzare   le   societa'   esercenti   i   servizi   di
          collegamento ritenuti essenziali per le  finalita'  di  cui
          all'articolo 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e agli
          articoli 1 e 8 della  legge  19  maggio  1975,  n.  169,  e
          successive modificazioni, nuove convenzioni,  con  scadenza
          in data non anteriore al 31 dicembre 2012, sono  stipulate,
          nei limiti degli stanziamenti di  bilancio  a  legislazione
          vigente, con dette societa' entro il 30 giugno 2007. A  tal
          fine e' autorizzata la  spesa  di  50  milioni  di  euro  a
          decorrere dall'anno 2009. 
              (Omissis).». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  19-ter,   del
          decreto-legge  25  settembre  2009,  n.  135  (Disposizioni
          urgenti per  l'attuazione  di  obblighi  comunitari  e  per
          l'esecuzione di sentenze della  Corte  di  giustizia  delle
          Comunita' europee), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
          223 del 25 settembre 2009, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 20 novembre  2009,  n.  166,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 274 del 24  novembre  2009,  S.O.  n.
          215: 
              «Art. 19-ter (Disposizioni di  adeguamento  comunitario
          in materia di liberalizzazione delle rotte marittime). - 1.
          Al fine di adeguare  l'ordinamento  nazionale  ai  principi
          comunitari  in  materia  di  cabotaggio  marittimo   e   di
          liberalizzazione delle relative rotte,  a  decorrere  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente  decreto  e'  trasferito  a  titolo  gratuito,  da
          Tirrenia di navigazione S.p.a.,  il  cento  per  cento  del
          capitale sociale della: 
                a) Caremar-Campania Regionale Marittima  S.p.a.  alla
          Regione Campania; 
                b) Saremar-Sardegna Regionale Marittima  S.p.a.  alla
          Regione Sardegna; 
                c) Toremar-Toscana Regionale  Marittima  S.p.a.  alla
          Regione Toscana. 
              2. Entro dieci giorni dalla data di entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto sono  posti
          in essere gli atti  di  perfezionamento  del  trasferimento
          delle societa' di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1. 
              3. Entro i novanta giorni successivi  al  completamento
          degli atti relativi al trasferimento di cui ai commi 1 e 2,
          la Regione Campania cede, per  il  tramite  della  societa'
          Caremar, alla Regione Lazio, a  titolo  gratuito,  il  ramo
          d'azienda di tale societa' costituito dal  complesso  delle
          attivita',  passivita'  e  risorse  umane  utilizzate   per
          l'esercizio dei collegamenti con l'arcipelago pontino. 
              4. Le societa' di cui al comma 1, lettere a), b) e  c),
          sono trasferite nello stato di fatto e di diritto in cui si
          trovano alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,  con  le  attivita'  e
          passivita' connesse. 
              5. I trasferimenti di cui ai commi  1,  2  e  3,  sotto
          l'aspetto   contabile,   non   determinano   sui    bilanci
          rispettivamente della societa' Tirrenia  di  navigazione  e
          della societa' Caremar riflessi di carattere  economico  ma
          solo patrimoniale. 
              6. Al fine di assicurare le condizioni per la  migliore
          valorizzazione  delle  societa'  esercenti  i  servizi   di
          collegamento ritenuti essenziali per le  finalita'  di  cui
          all'articolo 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e agli
          articoli 1 e 8 della legge 19 maggio 1975,  n.  169,  nelle
          more  della  completa  liberalizzazione  del  settore   del
          cabotaggio  marittimo  attraverso  il   completamento   del
          processo di privatizzazione entro il 30 settembre 2010,  le
          convenzioni attualmente in vigore  sono  prorogate  fino  a
          tale data nei limiti degli stanziamenti pro quota di cui ai
          commi da 16 a 18. 
              7. A decorrere dal 1° gennaio 2010,  le  funzioni  e  i
          compiti di programmazione e di amministrazione relativi  ai
          servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si
          svolgono all'interno di una regione sono  esercitati  dalla
          stessa regione.  Per  le  regioni  a  statuto  speciale  il
          conferimento delle  funzioni  e  dei  compiti  avviene  nel
          rispetto dei relativi statuti. Per le  regioni  di  cui  ai
          commi 1, lettere a), b) e c), e 3, la gestione dei  servizi
          di cabotaggio e' regolata da contratti di servizio  secondo
          quanto  previsto  dagli  articoli  17  e  19  del   decreto
          legislativo  19  novembre  1997,  n.  422,   e   successive
          modificazioni, in quanto applicabili al settore. 
              8.   La   Tirrenia   di   navigazione   S.p.a.   e   la
          Siremar-Sicilia  Regionale  Marittima  S.p.a.,  nonche'  la
          Caremar-Campania    Regionale    Marittima    S.p.a.,    la
          Saremar-Sardegna   Regionale   Marittima   S.p.a.   e    la
          Toremar-Toscana    Regionale    Marittima    S.p.a.    sono
          privatizzate, in conformita' alle disposizioni nazionali  e
          comunitarie vigenti in  materia,  attraverso  procedure  di
          gara aperte, non discriminatorie,  atte  a  determinare  un
          prezzo   di   mercato,   le   quali,   relativamente   alle
          privatizzazioni realizzate dalle Regioni  Campania,  Lazio,
          Sardegna e Toscana, possono  riguardare  sia  l'affidamento
          dei servizi marittimi sia l'apertura  del  capitale  ad  un
          socio privato. 
              9. Ai fini di cui al comma 8: 
                a) entro il 31 dicembre 2009: 
                  1)  e'  pubblicato  il  bando  di   gara   per   la
          privatizzazione di Tirrenia di navigazione S.p.a., nonche',
          per effetto dei trasferimenti di cui ai commi  da  1  a  7,
          della Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a.; 
                  2) e' approvato dal Ministro delle infrastrutture e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, ai sensi della normativa vigente, uno schema
          di nuova convenzione di durata non superiore  a  otto  anni
          con la Tirrenia  di  navigazione  S.p.a.,  costituente  uno
          degli atti della gara di cui al numero 1); 
                  3) e' approvato dal Ministro delle infrastrutture e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, sentita la Regione siciliana, ai sensi della
          normativa vigente,  uno  schema  di  nuova  convenzione  di
          durata non superiore a dodici anni con  la  Siremar-Sicilia
          Regionale Marittima  S.p.a.,  costituente  uno  degli  atti
          della gara di cui al numero 1); 
                  4) sono pubblicati dalle Regioni Sardegna e Toscana
          i bandi di gara per la privatizzazione, rispettivamente, di
          Saremar-Sardegna   Regionale   Marittima   S.p.a.   e    di
          Toremar-Toscana Regionale Marittima S.p.a.; 
                  5) sono approvati dalle Regioni Sardegna e Toscana,
          secondo  i  rispettivi  ordinamenti  e  nel  rispetto   del
          mantenimento del servizio universale  e  della  continuita'
          territoriale con le  isole,  gli  schemi  di  contratti  di
          servizio di durata non  superiore  a  dodici  anni  con  le
          societa', rispettivamente, Saremar e  Toremar,  costituenti
          altresi' atti delle gare di cui al numero 4); 
                b) entro il 28 febbraio 2010,  in  considerazione  di
          quanto disposto dal comma 3: 
                  1) sono pubblicati dalle Regioni Campania e Lazio i
          bandi di gara per la privatizzazione,  rispettivamente,  di
          Caremar-Campania  Regionale  Marittima   S.p.a.   e   della
          societa' della regione Lazio derivante dalla  cessione  del
          ramo d'azienda di cui al comma 3; 
                  2) sono approvati dalle Regioni Campania  e  Lazio,
          secondo  i  rispettivi  ordinamenti  e  nel  rispetto   del
          mantenimento del servizio universale  e  della  continuita'
          territoriale con le  isole,  gli  schemi  di  contratti  di
          servizio di durata non  superiore  a  dodici  anni  con  le
          societa', rispettivamente, Caremar e quella  della  Regione
          Lazio derivante dalla cessione del ramo d'azienda di cui al
          comma 3, costituenti altresi' atti delle  gare  di  cui  al
          numero 1). 
              10. Le convenzioni e i contratti di servizio di cui  al
          comma 9 sono stipulati  all'atto  del  completamento  delle
          procedure di gara di cui al medesimo comma 9. 
              11. Le nuove convenzioni di cui al comma  9,  stipulate
          sulla base dei criteri stabiliti dal CIPE  e  comunque  nei
          limiti degli stanziamenti di cui  ai  commi  da  16  a  18,
          determinano le linee da servire, le procedure e i tempi  di
          liquidazione del rimborso degli oneri di servizio pubblico,
          introducendo meccanismi di efficientamento volti a  ridurre
          i  costi  del  servizio  per  l'utenza,  nonche'  forme  di
          flessibilita' tariffaria non distorsive della  concorrenza.
          I contratti di servizio di cui al comma  9  sono  stipulati
          nel rispetto del mantenimento  del  servizio  universale  e
          della continuita' territoriale con le isole. 
              12. Le nuove convenzioni e i contratti di  servizio  di
          cui al comma 9 prevedono la presenza nel collegio sindacale
          delle singole  societa'  esercenti  i  servizi  oggetto  di
          convenzione o contratto di servizio di  due  rappresentanti
          designati,    rispettivamente,    dal    Ministero    delle
          infrastrutture   e   dei   trasporti   e   dal    Ministero
          dell'economia e delle  finanze.  Per  le  societa'  Siremar
          S.p.a. e Tirrenia di navigazione S.p.a.  il  rappresentante
          designato  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          assume le funzioni di presidente. 
              13. Per la privatizzazione dell'intero  capitale  della
          Tirrenia  di  navigazione  S.p.a.,  che,  a   seguito   dei
          trasferimenti di cui ai commi da 1 a 7,  comporta  altresi'
          la   cessione   dell'intero    capitale    sociale    della
          Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a.,  si  applicano,
          in quanto compatibili con le disposizioni dei commi da 1  a
          7, nonche' dei commi da 8 a 15, le disposizioni  deldecreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri  13  marzo  2009,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  99  del  30  aprile
          2009. 
              14. Qualora, ai fini delle procedure di privatizzazione
          di cui ai commi da 8 a 15, si renda necessario  l'esercizio
          dei poteri di cui all'articolo 16 della  legge  10  ottobre
          1990, n. 287, il termine per il relativo  esercizio  e'  di
          trenta giorni dall'avvio del procedimento. 
              15. All'articolo 2, comma 192, della legge 23  dicembre
          1996,  n.  662,  e  successive  modificazioni,  il  secondo
          periodo e' soppresso. 
              16. Le risorse necessarie a garantire  il  livello  dei
          servizi erogati sulla base delle convenzioni attualmente in
          vigore e prorogate ai sensi  del  comma  6,  nonche'  delle
          nuove convenzioni e dei contratti di  servizio  di  cui  ai
          commi da 8 a 15, nel limite di complessivi euro 184.942.251
          a decorrere dal 2010, sono ripartite, per  il  2010  e  per
          ciascuno degli anni della durata delle nuove convenzioni  e
          dei singoli contratti di servizio, come segue: 
                a) Tirrenia di navigazione S.p.a.: euro 72.685.642; 
                b) Siremar-Sicilia Regionale Marittima  S.p.a.:  euro
          55.694.895; 
                c)  Saremar-Sardegna  Regionale  Marittima  S.p.a.  -
          Regione Sardegna: euro 13.686.441; 
                d)  Toremar-Toscana  Regionale  Marittima  S.p.a.   -
          Regione Toscana: euro 13.005.441; 
                e)  Caremar-Campania  Regionale  Marittima  S.p.a.  -
          Regione Campania: euro 29.869.832. 
              17. Successivamente alla cessione  alla  Regione  Lazio
          del ramo d'azienda per  l'esercizio  dei  collegamenti  con
          l'arcipelago pontino, ai sensi del comma 3, le  risorse  di
          cui al comma 16, lettera e),  sono  cosi'  ripartite:  ramo
          Campania: euro 19.839.226; ramo Lazio: euro 10.030.606. 
              18. Il contributo dello Stato alle regioni a  copertura
          degli oneri di servizio pubblico sui contratti di  servizio
          di cui ai commi da 8 a 15 e' incrementato,  senza  maggiori
          oneri per lo Stato, per la durata dei contratti medesimi in
          misura   parametrata   al    maggiore    onere    derivante
          dall'attuazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 19
          novembre 1997, n. 422, nonche' dell'articolo  9,  comma  4,
          della legge 7 dicembre 1999, n. 472. 
              19.  Nell'ambito  delle  risorse  iscritte   in   conto
          residui, non ancora  impegnate  alla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
          comma 1046, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'importo
          di 7 milioni di  euro,  per  l'anno  2009,  e'  finalizzato
          all'ammodernamento    e    all'adeguamento    alle    norme
          internazionali in  materia  di  sicurezza  marittima  della
          flotta del gruppo Tirrenia. 
              20.  Previa  richiesta  delle  regioni  interessate  al
          processo di privatizzazione di cui ai commi da 8 a  15,  il
          CIPE,  su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
          dei  trasporti,  delibera  in  ordine  all'utilizzo   delle
          risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate  relative  ai
          programmi  di  interesse  strategico   regionale   di   cui
          alladelibera CIPE n. 1/2009 del 6  marzo  2009,  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del  16  giugno  2009,  per
          fare  fronte  a  specifiche  criticita'  nel  settore   del
          cabotaggio marittimo. 
              21. Al fine di garantire  la  continuita'  territoriale
          con le isole e a fronte degli obblighi di servizio pubblico
          sono riconosciuti alle societa'  oggetto  del  processo  di
          privatizzazione di cui ai commi da 8 a 15  il  mantenimento
          degli   accosti   gia'    assegnati    e    la    priorita'
          nell'assegnazione di  nuovi  accosti,  nel  rispetto  delle
          procedure  di  competenza  delle   Autorita'   portuali   e
          marittime e dei principi sanciti  dalla  legge  28  gennaio
          1994, n. 84, nonche' dal codice della navigazione. 
              22. All'articolo 7-sexies, comma 3,  del  decreto-legge
          10 febbraio 2009,  n.  5,  convertito,  con  modificazioni,
          dallal egge 9 aprile  2009,  n.  33,  l'ultimo  periodo  e'
          sostituito dal seguente: «Nel limite massimo complessivo di
          spesa di 15 milioni di euro a valere sulle risorse  di  cui
          all'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008,  n.
          203,  e  successive  modificazioni,  ai  dipendenti   delle
          societa' del Gruppo  Tirrenia,  delle  societa'  da  queste
          derivanti  e  di  quelle  che  dalle  stesse  acquistano  o
          affittano aziende o rami d'azienda, il Ministro del lavoro,
          della salute e delle politiche sociali, di concerto con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, puo' concedere  per
          dodici mesi l'intero trattamento di integrazione  salariale
          straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni di legge,
          con la relativa contribuzione figurativa e gli assegni  per
          il nucleo familiare ove spettanti». 
              23. Agli oneri di cui ai commi  da  16  a  18,  pari  a
          184.942.251  euro  a  decorrere  dal  2010,  si  fa  fronte
          mediante utilizzo degli stanziamenti di bilancio allo scopo
          finalizzati,  pari  a  181.370.249  euro  annui,  quanto  a
          3.550.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 a valere
          sulle  risorse  disponibili  sulla  contabilita'   speciale
          istituita ai sensi del comma  8  dell'articolo  13-bis  del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che  sono
          versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  per  la
          conseguente   riassegnazione   alle    pertinenti    unita'
          previsionali  di  base  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze, e quanto a  22.002
          euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e a 3.572.002 euro
          a   decorrere   dall'anno   2012   si   provvede   mediante
          corrispondente riduzione  della  dotazione  del  Fondo  per
          interventi  strutturali  di  politica  economica,  di   cui
          all'articolo 10, comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307. Il Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  e'  autorizzato   ad   apportare   le   occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              24. Per le regioni a statuto speciale l'efficacia delle
          disposizioni di cui ai commi  da  1  a  22  e'  subordinata
          all'emanazione,  ove  occorrente,  di  apposite  norme   di
          attuazione. 
              24-bis. Gli atti e le operazioni posti in essere per  i
          trasferimenti e i conferimenti di cui ai commi da  1  a  15
          sono esenti da imposizione fiscale. 
              25. L'articolo 57 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133, nonche' l'articolo 1, comma 999, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati. 
              26.  Il  primo  e  il  secondo  periodo  del  comma   1
          dell'articolo 26 del decreto-legge  30  dicembre  2008,  n.
          207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
          2009, n. 14, sono soppressi. 
              27. Una quota,  pari  a  5,6  milioni  di  euro,  delle
          risorse iscritte per l'anno 2009 sul Fondo  per  interventi
          strutturali di politica economica di cui  all'articolo  10,
          comma  5,  del  citato  decreto-legge  n.  282  del   2004,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004,
          e' versata all'entrata del bilancio dello Stato, per essere
          trasferita  nell'anno  2010  alla   contabilita'   speciale
          istituita ai sensi del comma  8  dell'articolo  13-bis  del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  3  agosto  2009,  n.  102.  E'
          altresi' trasferito alla citata  contabilita'  speciale  di
          cui al  periodo  precedente,  con  le  medesime  modalita',
          l'importo di 1,5 milioni di euro a valere sulle risorse  di
          cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10
          febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge    9    aprile    2009,    n.    33,     intendendosi
          corrispondentemente ridotta la predetta  autorizzazione  di
          spesa.». 
              -  Il regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7
          dicembre 1992,  concernente  l'applicazione  del  principio
          della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi
          fra Stati  membri  (cabotaggio  marittimo),  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n.  L  364
          /7 del 12 dicembre 1992.